Italia Solare comunica che:
con il Decreto Legge n. 11 del 16 febbraio 2023, il Governo ha introdotto il “blocco” dell’esercizio da parte dei destinatari dei bonus fiscali, tra cui quello di cui fruisce il fotovoltaico (art. 16-bis del TUIR), delle opzioni per la cessione del credito/sconto in fattura. Inoltre, in tale Decreto, il Governo ha previsto l’elenco documentale necessario per limitare la responsabilità degli acquirenti dei crediti che sono già stati oggetto di cessione del credito o sconto in fattura, con l’obiettivo di far sì che gli istituti di credito ricomincino ad acquistare crediti fiscali.
Le previsioni sul blocco delle cessioni dei crediti/sconti in fattura, in sintesi, dispongono che a decorrere dal 17 febbraio 2023 non è consentito optare per la cessione del credito/sconto in fattura (n.b. si tratta di opzione dei destinatari dei bonus fiscali e non del blocco dei trasferimenti/cessioni di crediti già nei cassetti fiscali delle imprese) fatto salvo per:
- gli interventi di Superbonus su unifamiliari per i quali risulti presentata la CILAS entro il 16 febbraio 2023;
- gli interventi di Superbonus su condomìni per i quali risulti adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e presentata la CILAS entro il 16 febbraio 2023;
- gli interventi di superbonus con demolizione e ricostruzione per i quali risulti presentato il titolo edilizio entro il 16 febbraio 2023;
- gli interventi “diversi da quelli di superbonus” (es. Ecobonus, installazione Fotovoltaico, etc.) per i quali, entro il 16 febbraio 2023, le spese sia state sostenute e:
- risulti presentato il titolo abilitativo (se richiesto), oppure;
- in assenza di titolo abilitativo, siano “iniziati i lavori”; a tale riguardo occorre procurarsi idonea documentazione comprovante l’inizio dei lavori (ad oggi, non si può escludere che possa essere sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del destinatario delle detrazioni ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 che attesti l’inizio dei lavori, ma sul punto occorrono necessariamente chiarimenti ufficiali).
In merito alla responsabilità dei cessionari (acquirenti) di crediti fiscali per concorso nella violazione, è stato previsto che la stessa sia esclusa (ferme le ipotesi di dolo) se si dimostra di possedere la seguente documentazione (indicata all’art. 1 c. 1 lett. b del D.L. in oggetto):
- titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
- notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’ATS, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
- visura catastaleante operam dell’immobile;
- fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamentodelle spese medesime;
- asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese;
- nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
- nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettere a), c) e d), del Decreto “Requisiti tecnici” per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 che attesti tale circostanza;
- visto di conformità;
- un’attestazione rilasciata dai soggetti obbligati tenuti al rispetto degli obblighi anti-riciclaggio che intervengono nelle cessioni, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2000.
Si precisa che il mancato possesso di parte di tale documentazione “non costituisce”, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave in quanto il cessionario può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza; rimane all’Agenzia entrate l’obbligo di “provare” la sussistenza dell’elemento del dolo o colpa grave per poter provare il concorso nelle violazioni col cedente e quindi la responsabilità solidale.